L’imposta di bollo nei contratti

Con il d.lgs. 36/2023 sono state revisionate le modalità di determinazione dell’imposta di bollo nei contratti (d.P.R. 642/1972). La nuova imposta è commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto. 

In sostanza, le modalità di calcolo e versamento di questa nuova imposta forfettaria a scaglioni sono fissate all’ art. 18, comma 10 e all’Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro; pertanto, il valore dell’imposta di bollo è una tantum ed è di importo proporzionale al valore dell’appalto netto IVA.

Valori dell’imposta di bollo 

Fascia di importo contratto €

Imposta €
< 40.000  40
=> 40.000 < 150.000  120
=> 1.000.000 < 5.000.000  250
=> 5.000.000 < 25.000.000  500
>= 25.000.000  1.000

Con il provvedimento dell’Agenzia Entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 vengono individuate le modalità telematiche di versamento: l’imposta di bollo è versata utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Ulteriori modalità di versamento anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

Al contempo, la stessa Agenzia ha emanato la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023, con la quale ha istituito tre codici tributo da utilizzare per il versamento; in particolare 

  • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti”
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE”
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI”

La nuova imposta di bollo trova poi interpretazione nella Circolare Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023 che conferma l’esenzione per i contratti sotto i 40mila euro ma solo per l’aggiudicatario; resta comunque la responsabilità solidale (art. 22 dPR n. 642/1972).

Gli Associati possono leggere la Circolare Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023.

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