Controlli a campione sugli affidatari di procedure sottosoglia

I controlli a campione sugli operatori affidatari di procedure sottosoglia vanno espletati dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la stessa operazione venga fatta da Consip sul MEPA. La conferma arriva dal supporto giuridico del MIT, con il Parere del 13 dicembre 2023, n. 2134.

Si ricorda che l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 indica che nelle procedure d’affidamento d’importo inferiore a 40mila euro (art. 50, co. 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 36/2023):

  • gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
  • la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Viene richiesto, in un’ottica anche di economia del procedimento, se sia possibile utilizzare eventualmente i controlli a campione effettuati da Consip, considerato che una ditta sprovvista dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore.

Sulla questione il MIT spiega che, l’articolo 52 d.lgs. n. 36/2023 non può esonerare le Stazioni Appaltanti/Scuole dall’effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA.

Questo perché, come espressamente indicato al comma 1 le modalità per l’espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminato dalle Stazioni Appaltanti/Scuole ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.

Gli Associati possono leggere il Parere del 13 dicembre 2023, n. 2134.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante