… a proposito di DURC: dal 2 marzo nuove regole per i datori di lavoro

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 apporta modifiche alla disciplina del DURC. Dal 2 marzo 2024 cambiano le regole per accedere ai benefici normativi/contributivi e la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l’accesso ai benefici. 

L’art.29, comma 1 del D.L. n. 19/2024:

  • modifica l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; 
  • introduce il comma 1175-bis, prevedendo che il beneficio contributivo e normativo permane nel caso di regolarizzazione delle violazioni accertate (quindi anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro) e che possono essere sanate successivamente.

Il DURC viene, dunque, rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 2 marzo 2024 i benefici normativi e contributivi possono essere legittimamente goduti quando non siano state commesse violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministero del lavoro, fermi restando:

  1. la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili e fondi di sostegno al reddito, 
  2. il rispetto degli altri obblighi di legge e l’osservanza di accordi e CCNL stipulati dalle OO.SS. di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

È auspicabile che questa novità non comporti rallentamenti all’attività amministrativa ed in particolare un ritardo nel pagamento dei debiti commerciali.

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