No all’aggiudicazione senza certificazioni dei requisiti

Due importanti stazioni appaltanti hanno segnalato all’ANAC che spesso è richiesto un tempo lungo o addirittura indefinito per il rilascio delle certificazioni dei requisiti obbligatorie e talvolta il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti.  Inoltre, le due stazioni appaltanti hanno aggiunto che sarebbe effettivamente utile poter procedere con l’aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l’istituto del silenzio-assenso (legge 241/1990). 

La risposta dell’ANAC, in base al d.lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa. L’aggiudicazione “viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”. Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto la norma richiede, quindi, espressamente che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario.

Insomma, la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023, ANAC ha ricordato che dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre per ora richiedere l’attestazione dei requisiti direttamente alle amministrazioni certificatrici, aspettare che tale certificazione arrivi, e non darle per acquisite.

Per il futuro ANAC ricorda che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale”.

Gli Associati possono leggere il Parere funzione consultiva n. 57 del 15.11.2023.

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