Utilizzo intenso del computer d’ufficio a fini personali

Il dipendente di una società pubblica è stato assolto in entrambi i gradi di merito dalla contestazione di peculato d’uso per avere, quale responsabile dell’ufficio acquisti della anzidetta società, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ora al giorno durante l’orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli”. 

Proprio in ragione dell’accertate violazioni dei suoi doveri l’imputato era stato licenziato dall’ente di appartenenza. La Corte d’appello aveva omesso, però, di valutare se quello smodato, perché sistematico e prolungato, uso per ragioni personali del computer dell’ufficio non avesse distolto il dipendente pubblico dalle proprie mansioni in concreto, determinando una effettiva lesione dell’operatività della P.A. (Sent. n. 33991 del 16.06.2015).

La Corte di cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 40702/2023 ha affermato che commette il reato di peculato (art. 314 Codice Penale) il dipendente pubblico che utilizzi, in modo non modesto, episodico ed occasionale, il computer messo a disposizione dal datore di lavoro per la navigazione in internet per interessi personali. 

Costituisce un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale il reato di peculato d’uso non è configurabile soltanto quando l’uso episodico ed occasionale di un bene di servizio non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (Sez. 5, n. 37186 del 01.07.2019, Rv. 277004; Sez. 6, n. 23824 del 26.04.2019, Rv. 276070; Sez. 6, n. 34524 del 02.07.2013, Rv. 255810). 

L’intensità del comportamento provoca, infatti, un evidente pregiudizio economico all’amministrazione, una lesione dell’interesse al buon andamento, all’efficacia, all’imparzialità ed alla trasparenza della stessa, come dimostrato, ad esempio, dalla presenza nella memoria del computer di materiale privato (19 file su argomenti storico militari, 5.848 video e 1.329 file fotografici dal contenuto pornografico) più che aziendale.

Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 40702/2023 Cassazione Penale, Sez.VI.

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