Visite fiscali: illegittima la differenziazione tra pubblico e privato

La visita fiscale può essere inviata ai dipendenti pubblici ed in particolare della scuola tutti i giorni, negli orari previsti dalle fasce di reperibilità di legge, indipendentemente dal fatto che siano o meno lavorativi. L’orario delle visite fiscali è analogo per tutti i dipendenti pubblici, che siano full-time o a tempo parziale. 

Gli orari di reperibilità sono: 7 giorni su 7, compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il riferimento legislativo per le regole sulle visite fiscali è l’art.18 d.lgs 75/2017, che ha modificato l’art. 55 septies del d.lgs. 165/2001.

Ma ci sono delle novità rilevanti!

Il TAR Lazio, con Sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, ha affermato che il mantenimento di fasce orarie di reperibilità, differenziate tra pubblico e privato, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento

Il TAR Lazio ritiene, infatti, che “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato “in parte qua” il D.M. n. 206/2017, cd. “Decreto Madia”. Non solo, ma il TAR ha anche precisato che stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà “non tenersi conto di quanto statuito con la decisione in parola”.

Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 16305 del 3.11.2023 TAR LAZIO.

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