Dichiarazioni non veritiere per accedere al pubblico impiego
La Funzione Pubblica ha da poco comunicato i dati relativi ai provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici nel 2021. Sono in totale 11.203 i provvedimenti disciplinari, di cui 7.604 si sono conclusi, 2.536 sono ancora in corso e 863 risultano sospesi per procedimento giudiziario. Tra le sanzioni gravi 335 licenziamenti motivati per lo più per reati e assenze ingiustificate e 1.620 sospensioni brevi o lunghe dal servizio.
Le scuole appaiono con un alto numero di procedimenti disciplinari registrati, più precisamente 2.226 casi: nella scuola rispetto all’anno precedente i numeri sono nettamente aumentati, da 1.458 a 2.226.
In questo periodo si sta ancora procedendo a contrattualizzare personale docente o ATA e pertanto al controllo della documentazione di rito. Con Sentenza n. 18699 del 11.07.2019 la Corte di Cassazione si è espressa sulla presentazione di dichiarazioni non veritiere per accedere al pubblico impiego, comportamento che, a parere della Corte, non sempre può portare al licenziamento immediato. Secondo i giudici, infatti, la decadenza dall’incarico scaturisce solo nel momento in cui le dichiarazioni false riguardano un requisito che impedisce l’instaurazione del rapporto di lavoro. Al contrario, se il rapporto di lavoro è già in corso, in caso di dichiarazioni falsate da parte del pubblico dipendente, un eventuale licenziamento può essere deciso solo al termine del procedimento disciplinare, valutando le singole circostanze e stabilendo la proporzionalità di questa sanzione alla gravità del fatto.
“Il determinarsi di falsi documentali (art.127 lett. d) dPR 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 dPR 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.”
Questo caso riguarda, ad esempio, le false dichiarazioni sui procedimenti penali in sede di dichiarazione sostitutiva. Nelle altre ipotesi, prosegue la sentenza “Le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”.