Certificato di regolare esecuzione e non certificato di verifica di conformità

Un tempo amichevolmente lo chiamavamo collaudo, come chiamavamo bidello il collaboratore scolastico… ma il nuovo codice degli appalti usa un linguaggio diverso, ad esempio collaudo è appropriato per gli appalti di lavori.

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti ad un controllo al fine di accertare il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto: lo prevede l’art. 116 e l’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Lo scopo è anche quello di controllare se i dati risultanti dalla contabilità scolastica e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Per l’acquisto di beni e servizi la scuola non deve effettuare la verifica di conformità e rilasciare il certificato di verifica di conformità. Secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici la scuola deve effettuare il controllo della regolare esecuzione e ottenere il Certificato di regolare esecuzione. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 140.000 euro, applicabili in toto alle scuole essendo Stazioni Appaltanti Non Qualificate, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (art. 38 ALLEGATO II.14).

Del controllo di regolare esecuzione effettuato sui beni/servizi è redatto il verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, contiene, come di consueto, i rilievi fatti dal soggetto incaricato del controllo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. 

Infine viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione; resta comunque ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di controllo.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

  • gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  • l’indicazione dell’esecutore;
  • il nominativo del direttore dell’esecuzione;
  • il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  • l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
  • la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione (art. 27 ALLEGATO II.14).

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