Le novità del Decreto Lavoro e le coperture infortunistiche degli alunni

L’art. 18 del cd. Decreto Lavoro (Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, conv. con mod. dalla legge 85/2023) ha introdotto per il solo anno in corso delle novità in relazione all’estensione degli ambiti di protezione infortunistica per alunni/studenti. La copertura infortunistica trova fondamento nel d.P.R. 1124/1965, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. 

Pur nata nel lontano 1965 questa attività antinfortunistica comprendeva già, per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, i rischi infortunistici per le esperienze tecnico-scientifiche (es. laboratori secondarie II grado) e esercitazioni pratiche o di lavoro (es. alternanza scuola-lavoro). Per l’ a. s. 2023/2024 il Decreto Lavoro ha esteso questi ambiti di copertura allo  svolgimento  di tutte le  attività di insegnamento-apprendimento, a differenza del numero circoscritto di attività del 1965. Le attività tutelate ora sono quelle svolte nel sistema nazionale di istruzione e  formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, cioè anche in tutte le scuole inizialmente escluse, ad es. i Comprensivi, ITS, etc.

L’Inail è l’Ente pubblico non economico che gestisce questo ambito sociale: in caso di infortunio o nel caso estremo di morte, eroga una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:

  1. il grado di invalidità
  2. l’ammontare dello stipendio dell’infortunato.

Nel caso di danno che genera invalidità permanente è opportuno ricordare che l’INAIL prevede una franchigia: non paga il danno alla persona se l’invalidità è inferiore al 6% e nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum. 

Appare evidente che i superstiti degli studenti restano esclusi dall’indennizzo morte perché gli studenti non risultano essere lavoratori portatori di reddito; allo stesso modo risultano esclusi dall’indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che nella scuola si verifichino infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

L’attuale estensione delle garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno, con franchigia al 6%, che non  sono idonee a garantire i rischi effettivi di danno a cui è soggetta la popolazione scolastica; non comprendono poi la Responsabilità Conto Terzi, che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli a scuola e fuori.

Inoltre, questa novità comporterà un aggravio di lavoro soprattutto per gli Istituti Comprensivi, poco coinvolti dalla precedente normativa, dovuto alla necessità di denunce sistematiche all’INAIL per tutti gli infortuni accaduti in qualunque ambito scolastico, con probabile aumento del numero delle sanzioni erogate per mancata o ritardata denuncia.

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