La Privacy di personale/studenti ostacola l’accesso civico

Nella relazione del Garante Privacy per il 2022, presentata a luglio 2023, sono riportate alcune annotazioni di interesse per il mondo della scuola, riguardanti in particolare richieste di accesso civico (art. 5, co 2, d.lgs. 33/2013). Emerge chiaramente che l’accesso civico deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza (art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013),  bilanciamento affidato ai singoli enti/scuole, quando ricevono un’istanza di accesso civico.

Il Garante ha ritenuto esistente il rischio per la riservatezza degli interessati, e quindi ha avallato la negazione dell’accesso, in caso di curricula e allegati, contenenti dati anagrafici, mail e telefono professionali, codice fiscale e stato civile, dettagli sull’inquadramento e funzioni assunte, etc..

Il medesimo principio è stato applicato dal Garante a proposito della richiesta rivolta ad un Ufficio Scolastico Regionale di copia della documentazione riguardante i titoli posseduti da un docente per la partecipazione ad un concorso di una specifica classe di concorso.

I docenti richiedenti l’accesso civico hanno precisato di non aver presentato la domanda al concorso pensando di non possedere i titoli necessari. Saputo che l’altro docente aveva invece presentato la domanda ed era stato anche immesso in ruolo, avevano deciso di presentare la richiesta di accesso civico. I richiedenti l’accesso non hanno avuto quanto richiesto. 

Il Garante, infatti, ha ritenuto che l’accesso avrebbe messo in pericolo la privacy del primo docente, potendo l’accoglimento dell’accesso civico determinare ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale, sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente lavorativo.

Stesso freno all’accesso civico è stato posto dal Garante quando erano stati chiesti i nominativi di tutti i dipendenti di un’amministrazione, ai quali era stata rinviata, per motivi di servizio, la fruizione dei giorni di ferie maturati, nonché il numero di giorni di ferie rinviati. 

Il Garante ha peraltro aggiunto che l’accesso civico non è utilizzabile per scopi esclusivamente personali.

Il Garante ha, infine, barrato il passo alla richiesta di accesso civico presentata ad un Istituto Comprensivo, avente ad oggetto l’estrazione in formato elettronico di tutta la documentazione dei registri attestanti le presenze/assenze di tutti gli alunni (minorenni) di 3 anni scolastici.

Il parere del Garante ha ritenuto corretto il diniego espresso dalla scuola, considerato il rischio per la riservatezza degli interessati, tra l’altro minori di età.

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