Danno all’immagine e danno erariale per appropriazione dei soldi delle gite

Tre anni e l’interdizione dai pubblici uffici è la condanna per il direttore campano, accusato di peculato. L’imputato era stato chiamato in causa in quanto avendo a disposizione le quote per le gite si era appropriato di 55mila euro, importo non versato sul C/C e poi utilizzato per uso personale. Per aver intascato e utilizzato le quote per le gite il direttore è stato licenziato e ha subito un procedimento penale, impegnandosi nel contempo a restituire la somma contestata. 

A questo punto la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania eccepisce che “il mancato riversamento delle somme da parte del convenuto produceva un danno alla scuola, nella misura in cui le gite si erano svolte e la scuola aveva provveduto al pagamento delle relative spese, senza poter contare sulle quote versate dagli studenti”. 

Da qui emerge sia il danno erariale nei confronti della scuola sia il nesso eziologico tra la condotta del direttore ed il danno (Corte Conti Campania Sentenza 251/2023).

La seconda ipotesi di danno contestato dalla Corte dei Conti  riguarda il danno all’immagine causato dal direttore all’amministrazione di appartenenza, in seguito alla sentenza penale di condanna per il reato di peculato (art. 314, co 1, c.p.). Afferma la Corte dei Conti che “Tale danno si concretizza quando un soggetto, legato all’amministrazione dal rapporto di servizio, pone in essere condotte criminose, sfruttando la posizione ricoperta non per fini pubblici, ma per scopi personali, inducendo sfiducia nella correttezza dell’agire dell’amministrazione (sez. Lombardia n. 67/2023)”.

Comunque per produrre una danno all’immagine “non è indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattimento (peraltro, presente nel caso di specie). Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti» (Sez. II Appello, n. 183/2020, nello stesso senso sez. Lombardia, n. 63/2023, sez. FVG, n. 148/2020).

Si rileva infine che il danno all’immagine è «danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica» (Sezioni Riunite, n. 1/2011)”.

Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 251 dep. 28.04.2023 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania.

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