Il MIT aggiorna le linee guida per la compilazione del DGUE

Arrivano anche dal Ministero delle Infrastrutture i primi chiarimenti sull’applicazione del nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 1° luglio. Con due comunicati, firmati entrambi il 30 giugno e pubblicati sul sito, il MIT interviene su due temi molto sentiti: il primo chiarimento riguarda l’utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE) ed il secondo la programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi (Comunicato MIT prot. n. 6213 del 30.06.2023).

Il Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30 giugno 2023 tratta il DGUE, cioè il modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Il DGUE è predisposto per contenere tutte le informazioni normativamente richieste ed è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato previsti dal Codice.

Compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, il DGUE è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

Per le procedure di affidamento diretto per lavori o affidamento diretto di servizi  e  forniture di importo  inferiore  a 40.000 euro (art. 50, co 1, lett. a e b) il Codice prevede che gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 52). 

In questo frangente, atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 dPR 445/2000, la stazione appaltante/scuola ha la facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

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