Certificato medico falso: danno erariale
Il dipendente comunale dichiara che l’elaborazione del certificato falso è stata eseguita “per gioco”, al fine di insegnare al figlio adolescente la rielaborazione grafica di documenti … infatti era stato rielaborato un precedente certificato effettivamente rilasciato dal medico. Successivamente nell’inviare un certificato di malattia è avvenuto un mero scambio: l’allegato all’email era il certificato falso anziché quello vero.
Il dipendente comunale era effettivamente affetto dalla patologia che gli impediva di recarsi al lavoro ed effettivamente dopo due giorni di assenza ingiustificata è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico. Ciò non toglie il disvalore della predisposizione di un certificato materialmente falso trasmesso al Comune per giustificare l’assenza dal servizio.
Si configura come danno erariale l’ipotesi in cui il pubblico dipendente trasmetta al datore di lavoro (anche) per errore un falso certificato di malattia per giustificare l’assenza dal lavoro. Si tratta di un comportamento fraudolento che integra l’ipotesi di cui all’art. 55-quinquies, comma 1, d.lgs. 165/2001: è sanzionata la condotta di colui che “giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”
La falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’utilizzo di un certificato medico falso, costituisce il presupposto del danno patrimoniale diretto per retribuzioni indebitamente percepite durante l’assenza falsamente giustificata. Infatti, è comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.
La stessa falsa attestazione, mediante l’utilizzo di un certificato medico falso, costituisce anche il presupposto per il risarcimento del conseguente danno all’immagine dell’Amministrazione. In merito al quantum del danno all’immagine, in sede di determinazione equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), la Corte dei Conti ha tenuto conto da un lato dell’oggettiva gravità della condotta di falso materiale, e, dall’altro lato, dell’assenza del clamor mediatico e del ridotto danno patrimoniale all’Amministrazione.
La condotta dolosa esclude però la possibilità di ricorso al potere riduttivo.
Gli Associati possono scaricare la Sentenza n. 209 del 27 giugno 2023 Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana.