Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, fondamentale per la normativa antincendio ma ormai abrogato, ha continuato ad applicarsi nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

L’art. 46, comma 3 del TUSL già prevedeva la possibilità di adottare “uno o più Decreti” ai fini del conseguimento di obiettivi e contenuti prefissati; tali contenuti sono stati di recente articolati, sviluppando tre distinti decreti monotematici:

  • con la pubblicazione del d.m. 1 settembre 2021 in cui si è focalizzato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
  • con la pubblicazione del d.m. 2 settembre 2021 in cui si è focalizzato l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
  • con la pubblicazione del d.m. 3 settembre 2021 in cui si è focalizzato l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri contenuti nell’allegato I.

È un panorama complesso ed in evoluzione quello in cui si collocano le PP.AA. e in particolare le scuole, che si sentono sempre più sole. Dalla loro parte le scuole hanno la possibilità di stipulare contratti assicurativi per coprire i danni alle cose e alle persone terze (polizza RCT) e i danni ai beni di proprietà della scuola (pacchetto IFE – Incendio, Furto, Elettronica). 

I CPI sono di stretta competenze degli EE.LL. responsabili, come molti degli aspetti evidenziati dai tre Decreti citati. È opportuno però sottolineare che il patrimonio dell’istituto è un elemento fondamentale e imprescindibile per garantire l’offerta formativa: il servizio scolastico di istruzione, formazione ed orientamento non può essere ostacolato da problemi ai beni dell’istituto, di cui è invece responsabile il dirigente.  

La polizza incendio può essere una soluzione perché di fatto garantisce molto di più del singolo evento “incendio”; copre, ad esempio, una lunga serie di avvenimenti quali fulmini, rottura tubazioni dell’acqua, rigurgiti di fogne, tempeste d’acqua e di vento, scariche elettriche, rovina di ascensori, danni causati dal fumo. 

Inoltre, comprende garanzie che normalmente sono solo opzionali: danni da colpa grave dell’assicurato, dolo e colpa grave di persone delle quali si debba rispondere, cioè gli alunni, e ancora danni da eventi socio-politici, atti di scioperanti, atti vandalici, danni agli effetti personali dei dipendenti. 

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