Maltrattamenti e non abuso mezzi di correzione

In almeno 4 occasioni il padre aveva picchiato il figlio minore, prendendolo a calci e cinghiate, e lo aveva sottoposto a violenze psicologiche, chiudendolo in orario notturno fuori sul terrazzo e mettendone in dubbio la paternità, adducendo la motivazione del suo scarso rendimento scolastico.

Per il Procuratore della Repubblica, che ha impugnato la sentenza in Cassazione, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come abuso di mezzi di correzione (art. 571 c. p) la violenza del padre che andava, invece, inquadrata nel reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c. p).

L’abuso di mezzi di correzione presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti, ma non si possono considerare tali gli atti che, pur ispirati da un intento educativo, siano connotati dall’impiego di violenza fisica e/o psichica

La Cassazione Sez. VI con Sent. n. 17558 del 27 aprile 2023 ha stabilito che l’uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell’art. 571 c.p. per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione se non addirittura di disposizione, da parte degli adulti.

La Cassazione ha sottolineato che non si può perseguire un obiettivo educativo, un risultato di armonico sviluppo di personalità sensibile ai valori di pace, tolleranza e connivenza utilizzando la violenza fisica e psicologica, che contraddice tali finalità (Cass. Sez. VI n. 4904 del 18 marzo 1996, Rv 205033).

Inoltre, alla luce della linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore (Cass. Sez. VI, n. 13145 del 3 marzo 2022, rv 283110).

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