Come avverrà la digitalizzazione degli appalti???
Per la prima volta un’intera sezione del Codice dei Contratti Pubblici viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. 19-36 d.lgs. 26/2023). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle procedure comparative pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (art.19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR.
Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (art.22) e la confluenza di tutte le informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac.
Tutte le procedure comparative pubbliche devono transitare attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti.
Ecco step by step l’architettura per l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement:
- unicità dell’invio, ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore, ad esempio operatore economico, una sola volta a un solo sistema informativo (art.19);
- ecosistema nazionale di e-procurement, composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (art. 22);
- Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico/FVOE (art.24), che conosciamo essendo già stato reso operativo dall’ANAC;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici Anac/BDNCP (art. 25);
- Stazioni Appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (art. 25);
- Pubblicità Legale degli atti ANAC (art.27), riportati sul portale istituzionale, anche dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (art.28);
- comunicazioni e scambi d’informazione mediante piattaforme ecosistema nazionale sui contratti pubblici; quanto non previsto attraverso domicilio digitale (art.29);
- Anagrafe dell’Operatore Economico (art. 31);
- Fascicolo virtuale per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95) e speciali (art. 99).