Infortuni sul lavoro: decurtati i risarcimenti INAIL
L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è l’ente pubblico che si occupa di infortuni sul lavoro e malattie professionali; è una gestione obbligatoria per i datori di lavoro che occupano dipendenti.
Per le PP.AA./Scuole vige la cd. Gestione conto Stato.
Il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 75 del 18.05.2023 sembra andare in controtendenza rispetto le politiche sugli infortuni sul lavoro, riducendo il risarcimento 2023 alle famiglie per gli infortuni da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 14.500. Infatti, da quest’anno spetta un massimo di 14.500 euro contro i 22.400 del 2022 alle famiglie delle vittime sul lavoro. Il risarcimento minimo scende dai 6.000 euro dello scorso anno a 4.000 euro per il 2023. Si tratta dell’indennità “una tantum” a favore dei familiari di coloro che hanno subito infortuni gravi o letali sul lavoro.
La prestazione economica è riconosciuta ai superstiti di infortuni mortali sul lavoro anche accaduti anche all’estero in cui siano rimasti coinvolti assicurati INAIL; i famigliari riconosciuti sono, pertanto, il coniuge e i figli e, in loro assenza, i genitori, fratelli e sorelle.
L’importo della prestazione è fissato ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare superstite, tenendo conto anche delle risorse del Fondo. L’ una tantum è esentasse e cumulabile con altre prestazioni.
I nuovi valori 2023 sono indicati nella seguente tabella:
Tipologia | N. superstiti | Importo per nucleo superstiti € |
A | 1 | 4.000,00 |
B | 2 | 7.500,00 |
C | 3 | 11.000,00 |
D | Più di 3 | 14.500,00 |
Per morti e infortuni gravi avvenuti nel corso del 2023 si osserva un calo importante rispetto a quanto previsto lo scorso anno. La domanda per ottenere la prestazione va presentata dai superstiti entro 40 giorni dal decesso del lavoratore, alla sede territoriale INAIL competente per domicilio del lavoratore.
L’indennità una tantum sarà erogata entro 30 giorni dall’accertamento.
Gli Associati possono leggere il Decreto MLPS n. 75 del 18.05.2023.
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