Obbligo del certificato antipedofilia
Dai risultati della consultazione pubblica “La scuola che vorrei” promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza emerge un quadro complessivo nel quale gli studenti appaiono credere ancora nell’istituzione scuola, intravedendo ampi margini di miglioramento del sistema, anche se la costruzione di un dialogo stabile con gli insegnanti, l’ascolto delle loro istanze, il ripensamento dei metodi di valutazione e l’introduzione di nuove modalità didattiche e di nuove materie più al passo con i tempi non sono certo obiettivi raggiungibili nel breve periodo e a costo zero, ma richiedono tempo e risorse.
Se i ragazzi colgono spazi di miglioramento, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia la Garante dell’Infanzia Carla Garlatti ha ribadito l’importanza di verificare che chi sta a diretto contatto con i minori non abbia precedenti per violenza sessuale nei loro confronti. Dal 6 aprile 2014, infatti, chi assume nuovo personale dipendente per lo svolgimento di attività a contatto con i minori deve richiedere il certificato del casellario contenente i dati antipedofilia. Tale certificazione è richiesta con riferimento alle prescrizioni dell’art. 25 bis dPR 313/2002, novellato dal d.lgs. n. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE, per tutte le professioni o i lavori, ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore, per i quali l’oggetto della prestazione comporta “un contatto diretto e regolare con i minori” a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
Nel caso di pubblici dipendenti come il personale supplente docente, educativo e ATA della scuola, il certificato rilasciato agli stessi dipendenti non può essere prodotto agli organi della P.A./scuola. L’obbligo di acquisirlo è perciò del datore di lavoro/scuola e sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro/nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
Non sussiste invece alcun obbligo nei confronti di chi è già stato assunto. L’obbligo non sorge, inoltre, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro/scuola, la scuola può procedere alla stipula del contratto, in quanto può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il certificato del casellario contenente i dati antipedofilia va richiesto solo al momento dell’assunzione e il datore di lavoro non ha l’obbligo di richiederli nuovamente alla scadenza dello stesso certificato, cioè ogni 6 mesi. Ad oggi, non risulta che il Ministero abbia diramato circolare con istruzioni, ad esempio relative ai contratti brevi e saltuari con i supplenti, su una tematica tanto delicata e sentita dalle famiglie e dal mondo della scuola.