È legittimo il provvedimento di sospensione per tutto l’anno scolastico del bullo
I genitori di uno studente hanno impugnato due provvedimenti disciplinari, cioè l’allontanamento dalla comunità fino al termine dell’ a.s. e l’esclusione dello scrutinio finale, irrogati al figlio di conseguenza ad atti gravi, riconducibili ad una ipotesi di bullismo, commessi nei confronti di un compagno di classe, insieme ad un altro studente.
I genitori, adendo il Tar Umbria, sostenevano anche che il figlio avesse sempre tenuto un comportamento corretto dentro e fuori scuola e che avrebbe agito sotto l’influenza negativa dell’ altro studente problematico e con trascorsi disciplinari.
In aggiunta, chiedevano un risarcimento pari a € 25.000 dei danni patrimoniali e non conseguenti alla perdita dell’anno ed ai disagi psicologici ed esistenziali patiti dal figlio.
Il Tar Umbria ha, invece, ritenuto legittimo il provvedimento assunto dalla scuola, in considerazione della confessione dello studente minore e perché:
- la prestanza fisica del minore avrebbe dovuto permettergli di fermare la violenza dell’altro studente, anche per le suppliche urlate dalla vittima per far smettere l’aggressione;
- i fatti, pur verificatisi fuori, avevano avuto ripercussioni nell’ambiente scolastico;
- la sanzione era conforme al regolamento di istituto, che era sempre disponibile sul sito web della scuola e prevedeva specifiche norme di comportamento e sanzioni disciplinari.
La Sentenza n. 90/2023 analizza i poteri del dirigente a tutela della sicurezza e della serenità dell’ambiente scolastico e di contrasto al bullismo, fenomeno sempre più dilagante: è lecito espellere sino a fine anno chi dentro e fuori scuola ha commesso gravi violenze tali da far insorgere preoccupazioni per una sua capacità di riammissione.
Inoltre, è degna di nota la sottesa “ramanzina” ai genitori che hanno tentato di giustificare la condotta del figlio, reo confesso di bullismo, fino all’inverosimile e chiedendo anche i danni per la giusta condanna, piuttosto che renderlo consapevole dei propri errori.
Gli Associati possono consultare la Sentenza n. 90/2023 Tar Umbria