La determina a contrarre ora decisione di contrarre

Una scuola ci ha inoltrato il messaggio di un consulente, chiedendoci di avere delle precisazioni relativamente ad alcune affermazioni (molto gravi) profferite dallo stesso consulente. La prima è questa “Come da me detto centinaia di volte, la determina di affidamento non è un impegno giuridico ma un atto unilaterale che non presuppone un affidamento certo.”

Questa affermazione, abbastanza grossolana, non corrisponde al vero.

La determina a contrarre è dapprima prevista all’art. 11 del d.lgs. n.163/2006; a seguire  è compresa nell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC n. 4/2016. 

Infine è presente all’art. 17 del d.lgs. 36/2023 che così stabilisce “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito  atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

La determina a contrarre, diventata decisione di contrarre nel nuovo Codice dei Contratti, è pertanto l’atto del dirigente con la quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, che deve obbligatoriamente indicare:

  • il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  • l’oggetto del contratto;
  • il valore economico;
  • la forma del contratto;
  • le clausole ritenute essenziali;
  • le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

La mancata adozione della decisione di contrarre, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità comporta un vizio dell’iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico scuola. 

La mancanza e/o i vizi della decisione di contrarre appena descritti si riflettono su tutti gli atti del procedimento a pubblica evidenza, compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato. 

Che quelle del consulente di cui sopra siano affermazioni a vanvera nell’era di WhatsApp????

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