Assenze per gravi patologie e privacy

L’art. 17, comma 9 del CCNL/2007 esclude dal computo dei giorni di malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Non esiste, ad oggi, una elencazione di patologie gravi, ma solo la possibilità di certificarne la gravità da parte della competente ASL: infatti spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate, ad es. le scuole.

Pertanto, è necessario che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando alla scuola la relativa certificazione medica, rilasciata dall’ASL (ad es. medico curante o specialista ASL) e attestante la sussistenza della grave patologia. Questa certificazione non è però sufficiente: la norma pattizia fa, infatti, riferimento a terapie che pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare per modalità terapeutiche e/o tempi e/o effetti. La certificazione deve perciò precisare anche il percorso terapeutico e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali il dipendente deve essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. 

Questi dati sono incontestabilmente sensibili e devono essere gestiti secondo la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come adeguato al Regolamento UE n. 2016/679). Per impedire la visione delle diagnosi mediche, come ci viene richiesto, non ci sono ragioni legate a privacy e riservatezza. La  Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 2/2010 segnala l’esistenza di situazioni particolari nelle quali il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. Sono, in particolare, situazioni nelle quali si deve decidere se applicare o meno al dipendente un regime di favore, quali l’esenzione dalla decurtazione della retribuzione ed anche l’esenzione dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.

In queste situazioni è applicabile il regime generale della privacy, a meno che la scuola non detenga già la documentazione che consente di derogarvi: è comunque interesse del dipendente che si assenta che la scuola abbia tutti i dati necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento.

Peraltro, in specifici orientamenti per il settore del pubblico impiego l’Aran ha precisato che: “Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede la effettuazione di terapie salvavita”.

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