CIA (ata) e RPD (docenti) entrambi compensi di natura fissa e continuativa
Ancora una volta, in questo caso dal Tribunale di Bergamo, è stato riconosciuto ad una docente supplente breve e saltuaria il diritto al compenso della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), previsto dall’art.7 del CCNL 15.3.2001.
La RPD è un compenso di natura fissa e continuativa come lo è il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per gli ATA (art. 25 del CCNI 31.8.1999); non sono collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione e non è infatti necessario che il dipendente docente/ATA effettui ore aggiuntive, svolga particolari funzioni, etc..
Inoltre, il comma 3, art.7 CCNL 15.3.2001 stabilisce che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
Con riferimento alla RPD, che è la CIA dei docenti, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con l’ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 (e dopo con la 6293/2020) ha deciso che la RPD deve essere attribuita a tutto il personale docente/educativo, “ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999″.
La Cassazione ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, in materia di divieto di discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (clausola 4 Accordo Quadro lavoro a tempo determinato) e recepito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001.
Secondo il Ministero, invece, il pagamento della RPD nonché del CIA compete solamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale (31.08 o 30.06) o sino al termine delle attività didattiche. Pertanto, secondo il Ministero non spetta tale compenso contrattuale al personale supplente breve e saltuario, sia docente sia Ata.
La disparità di trattamento è stata dichiarata illegittima sia dalla Corte di Cassazione sia dalla Corte di Giustizia Europea in quanto in palese violazione del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori precari. Inoltre, la sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter) ha stabilito “come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità”, la quale non corrisponde a questi casi di scuola.
A queste decisioni si sono accordati giudici e molte sentenze dei Tribunali nazionali, ultimi in ordine di tempo la Sentenza n. 71 del 01.02.2023 del Tribunale di Bergamo, a disposizione degli Associati.
Durante il periodo Covid da poco trascorso molto personale collaboratore, ma anche ATA in generale, è stato assunto per periodi di supplenze brevi e temporanee, senza che il ministero liquidi loro il Compenso Individuale Accessorio (CIA) al quale hanno però diritto poiché non può operarsi una disparità di trattamento tra tipologie di dipendenti.
Ad oggi però si può solo agire davanti al Giudice Ordinario in veste di Giudice del Lavoro.