Infortunio durante il cambio d’ora: chi porre sotto accusa

Si tratta dell’infortunio subìto da un ragazzo al termine di una lezione di educazione fisica dalla quale era stato esonerato. Nonostante non fosse in condizioni di svolgere attività fisica, lo studente si è messo a giocare a pallacanestro, ma è caduto, procurandosi una lesione alla tibia.

La famiglia dello studente ha chiamato in causa l’insegnante: in quel momento, infatti, non si trovava in palestra ma era fuori a fumare una sigaretta. Inutile accusare il ragazzo di avere fatto attività sportiva pur sapendo di essere temporaneamente inabile: è vero, non avrebbe dovuto. Ma è altrettanto vero, insistono i giudici di Cassazione dove era approdata la causa dopo i vari gradi, che un insegnante in palestra a controllare gli alunni avrebbe potuto impedire l’infortunio. I magistrati di Cassazione, infatti, chiariscono, in premessa, che “la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minorenne all’interno dell’istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto “il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui essi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici”.

Aggiunge la Cassazione che “al termine della lezione non cessano gli obblighi di sorveglianza”. Quindi, nel quadro della persistenza degli obblighi scolastici durante il cambio d’ora deve essere valutata “la rilevanza della circostanza della presenza o meno dell’insegnante in palestra o comunque di un rappresentante della struttura scolastica in grado di far rispettare all’alunno il divieto che gli era stato imposto” (Cass. civ., sez. VI – 3, ord. 5 luglio 2022, n. 21255).

I docenti sono responsabili dell’integrità psicofisica per tutto il periodo in cui i ragazzi sono affidati alla scuola: se uno studente si fa male nel tempo che trascorre da quando la mattina entra nell’istituto all’uscita per tornare a casa, si ritiene l’insegnante responsabile del danno. È la cd. culpa in vigilando, cioè un’omissione della dovuta sorveglianza che determina un danno.

Il docente è esonerato da responsabilità in un solo caso: quando è in grado di dimostrare che il danno era inevitabile, cioè imprevedibile, repentino e improvviso. Ad esempio, può accadere quando un violento temporale scardina di colpo una finestra che cade addosso agli alunni durante la lezione. Peraltro, in questo caso viene chiamata a rispondere la scuola per non aver controllato lo stato dei serramenti ma non certo il docente.

Tuttavia, non è il professore (o non lo è sempre) a dover pagare in prima persona un risarcimento in caso di infortunio dell’alunno. 

La legge, infatti, dice che “salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (art. 61 legge n. 312/1980).

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