Obbligo formativo per il datore di lavoro/dirigente scolastico

Il decreto-legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, attiva un intervento sull’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 in tema di formazione: viene introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro/dirigente scolastico, che nelle scuole è rappresentato dal dirigente scolastico, obbligo che comunque pone degli interrogativi. 

Per esercitare i poteri decisionali e di spesa come previsti dal testo unico sicurezza, il datore di lavoro/dirigente scolastico si avvale “di figure istituzionali, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono istituzionalmente portatori” (Cass.Pen., Sez.Un., Sentenza n.38343 del 18.09.2014). Oggi le decisioni del dirigente non sono adottate necessariamente sulla base di una conoscenza diretta e personale, ma su quella garantita da esperti e tecnici (rspp, medico del lavoro). 

D’altro canto, la funzione dei soggetti istituzionalmente portatori del sapere tecnico e scientifico è proprio quella di rendere edotto il datore di lavoro/dirigente scolastico dei rischi, avendo “l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri” (Cass.Pen. Sez.IV, Sentenza n. 28468 del 22.07.2021). 

In materia di salute e sicurezza le basi decisionali e di spesa del datore di lavoro/dirigente sono, pertanto, da sempre supportate da funzioni professionali ed istituzionali; una formazione, pur specifica, del datore di lavoro/dirigente scolastico potrebbe capitolare di fronte a tali elevate competenze …. a meno che non si stiano mettendo in discussione le competenze dei professionisti!! 

L’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione, non solo del datore di lavoro ma di tutti i soggetti della sicurezza, sono comunque rimandate: la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore, prevedendone l’accorpamento e la rivisitazione. Ad oggi, pur essendo trascorsi più di 180 gg, non è neppure stato presentato in bozza.

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