Il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi

È assodato che gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici si intendono assolti con la richiesta formale e tempestiva del loro adempimento all’amministrazione competente (Comune/Provincia-Città Metropolitana) da parte dei dirigenti scolastici.

Con sentenza n. 29575 del 6 maggio 2021 (depositata il 28 luglio 2021), la III Sez. Penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla responsabilità derivante dall’omessa richiesta ai Vigili del Fuoco del rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) degli edifici pubblici.

Secondo la disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell’ambito delle PP.AA. e, in particolare, di quelle degli EE.LL., gli obblighi gravanti sull’ente spettano al legale rappresentante dell’ente, vale a dire al Sindaco pro-tempore nei Comuni, laddove la normativa primaria/secondaria non preveda diversamente e in difetto di una valida attribuzione delegata ad altre figure istituzionali. 

La conclusione si trae dal principio generale per cui la responsabilità dell’adempimento delle prescrizioni richieste dalla legge agli enti, salvo che appunto sia diversamente stabilito, è imputabile al legale rappresentante. La Cassazione ha pertanto confermata la condanna per aver omesso, quale Sindaco pro tempore, di richiedere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per l’edificio della scuola secondaria di I grado del Comune.

Nel decreto Milleproroghe 2023 c’è l’ennesimo allungamento dei tempi per l’annosa emergenza delle scuole che non rispettano le normative antincendio e non sono provviste del Certificato di Prevenzione incendi. Il tempo per metterle in regola scadeva nel 2022, ma con la nuova norma si va al 31 dicembre 2023 e 2024 per gli edifici pubblici adibiti ad asilo nido. 

Sarà questa la volta buona?

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