Chiusura giornate prefestive

Essendo in arrivo un certo numero di festività ci viene richiesto di meglio precisare la procedura della chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive.

“Giornata prefestiva” è quella collocata il giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’annuale OM del Ministero; le festività sono ad esempio tutte le domeniche, Natale, il 26 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, anniversario della Liberazione, festa del Santo Patrono, etc. etc.

Non possono considerarsi prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole, che praticano ad es. il funzionamento su cinque giorni.

Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche (es. natale, pasqua) è possibile la chiusura della scuola nelle giornate   prefestive, fermo restando  il  rispetto  dell’orario settimanale d’obbligo del personale ATA (comma 3 art. 36 DPR 209/87).

La chiusura prefestiva durante la sospensione delle attività didattiche è disposta dal dirigente, salvaguardando il ruolo e le competenze del Cons. d’Ist, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA.

Pertanto, in caso di chiusura dei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, deliberata dal Consiglio d’Istituto in presenza dell’assenso di 2/3 del personale ATA, al personale stesso deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate, attraverso:

  1. l’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana della chiusura prefestiva;
  2. ore eccedenti (compensazione anche precedente);
  3. festività soppresse;
  4. ferie, ma non può però essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.

Il relativo dispositivo del dirigente deve essere comunicato all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicato nella sezione Pubblicità Legale nel sito web della scuola.

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