Cambia la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e si introducono nuovi obblighi

È un periodo di grandi novità per la normativa antincendio, che riguarda anche la scuola. Con l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali del 2021 in materia di prevenzione incendi e l’abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, cambia la valutazione  dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e si introducono nuovi obblighi. I tre decreti dal Ministero dell’Interno -1°settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021 – sostituiscono l’ormai obsoleto D.M. pubblicato il 10 marzo 1998 e riguardano i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza ed i requisiti degli addetti al servizio antincendio (ASA), nonché sul controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi antincendio.

Il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 è entrato in vigore il 25 settembre 2022, anche se con il successivo Decreto 15 settembre 2022 alcune sue parti sono state modificate o ulteriormente prorogate.
Il decreto 2 Settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha effetti molto importanti nella gestione: a partire dal 4 ottobre u.s.  gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività dovranno svolgere una formazione che preveda la parte pratica, che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato.
Una delle principali novità di questo primo decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:

  1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  2. luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I dPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
    3. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori, a differenza di quanto previsto con il D.M. 10 marzo 1998.

Inutile ricordare che le scuole sono soggette alla predisposizione del Piano di emergenza.

Il decreto 3 settembre 2021 (in vigore dal 29 ottobre 2022) stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Come è ben noto il documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatorio ed è il datore di lavoro/dirigente scolastico a sottoscrivere il DVR in quanto la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile. In questa delicata attività il dirigente scolastico si avvale del RSPP.

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