Il nuovo congedo di paternità obbligatorio

Il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, è relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 ed ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale, anche al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Il d.lgs. 105/2022 introduce l’articolo 27-bis al  d.lgs. 151/2001 che disciplina il Congedo di paternità obbligatorio che si aggiunge al Congedo di paternità alternativo, la cui disciplina è rimasta invece immutata.

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita; nello stesso periodo il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo di paternità sono compatibili con: 

  1. il congedo di maternità della madre lavoratrice,
  2. la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo (art. 28 d.lgs. 151/2001).

La fruizione del congedo di paternità richiede la formalizzazione di una domanda almeno 5 gg prima della data presunta del parto. 

Per questi giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29 d.lgs. 151/2001). Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’art. 25 d.lgs. 151/2001 anche per la lavoratrice madre.

Per quanto riguarda il congedo parentale le modifiche apportate dal d.lgs. 105/2022  prevedono tre mesi a testa di congedo, più altri tre mesi da dividere fra i due genitori. Quindi, il periodo complessivo per i due genitori è pari a nove mesi. Restano immutate le regole del Testo unico sulla genitorialità, in base al quale il padre e la madre hanno dieci mesi di congedo, elevabili a 11 se il padre ne fa almeno tre, sempre entro i primi 12 anni di vita del figlio. 

Se c’è un genitore solo, ha undici mesi di congedo.

Il d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato alle novità riportate sopra è consultabile al seguente link: 

https://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/CONSOLIDATED/20220924

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