Anche per gli ATA il servizio militare è da valutare nelle graduatorie
Anche per gli ATA il servizio militare è da valutare nelle graduatorie
Il decreto ministeriale relativo alle graduatorie di III fascia per gli ATA prevede il punteggio per il servizio militare di leva (6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) nella sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego e non il riconoscimento del servizio militare di leva in sede di aggiornamento delle graduatorie, come avviene invece per i docenti. Le fonti normative si rinvengono precisamente: Queste disposizioni trovano fondamento nell’art. 52, comma 2 della Costituzione, che nel sancire l’obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti aggiunge che il “suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Il Consiglio di Stato con Sentenza 23.08.2022, n. 7383 si esprime favorevolmente: non ci può essere pregiudizio per chi il lavoro deve ottenerlo o vi rinuncia a causa del servizio militare sia esso docente o ATA. Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito durante il rapporto di lavoro pubblico, “un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”. Si sottolinea che una analoga decisione è stata espressa sempre dal Consiglio di Stato con Sentenza 10 marzo 2022, n. 1720. Gli ASSOCIATI possono leggere e scaricare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 7383 del 23 agosto 2022. Clicca QUI per scaricare.
– all’art. 62 legge 312/1980 secondo cui “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”;
– all’art. 485, comma 7, d. lgs. 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il quale prevede che a fini di carriera “il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
– all’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che i “periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
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