DURC per il broker assicurativo?? Le regole da seguire

DURC per il broker assicurativo?? Le regole da seguire

Il broker assicurativo esercita un’attività di intermediazione volta a mettere in relazione i propri clienti/scuole con le compagnie assicurative, alle quali non è legato da alcun impegno – elemento che lo distingue dall’agente assicurativo – lasciando il professionista libero di confrontare e individuare l’assicurazione e la polizza più adatta al cliente/scuola, sia in termini di spesa sia di coperture offerte.

L’ulteriore vantaggio dell’affidarsi al broker assicurativo è che la prestazione di intermediazione del broker è gratuita per la Scuola, in quanto viene remunerato dalle compagnie, tramite provvigioni.

Resta il dubbio se bisogna chiedere il DURC per usufruire dei servizi del broker. Questo è il quesito che ci pongono: vediamo di chiarirlo sulla base della normativa vigente.

L’attività di brokeraggio assicurativo è regolamentata dal Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e vigilata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). All’art. 118, comma 1 d.lgs 209/2005 si legge:

“Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.” 

Il broker, peraltro, non è mai titolare di un mandato di rappresentanza e, pertanto, un pagamento allo stesso non avrebbe effetto liberatorio ai fini della copertura assicurativa.

L’articolo 48 bis dPR n. 602/1973 stabilisce che le PP.AA.:

“Prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, (…), se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento”.

Pertanto, essendo la compagnia assicuratrice  beneficiaria dei pagamenti liquidati dalla Scuola, la verifica della regolarità contributiva (DURC) deve riguardare la compagnia assicuratrice e non va richiesto per il servizio di intermediazione. 

Anche il controllo erariale non può riguardare il broker/intermediario della pratica bensì concerne la sola compagnia assicuratrice

Gli ASSOCIATI possono consultare il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,  Codice delle Assicurazioni private.


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