Il personale scolastico impegnato nei seggi elettorali

In occasione delle votazioni del 25 settembre  p.v. le scuole devono mettere a disposizione degli uffici comunali gli edifici scolastici dal pomeriggio di venerdì 23 settembre sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.

Al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, impegnato nei seggi elettorali in occasione delle elezioni 2022 è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Pertanto possono assentarsi dal servizio i componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario) e i rappresentanti di lista. A questi si aggiungono tutti i pubblici dipendenti impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali, ad esempio per la vigilanza o altro. 

Non è consentito chiedere ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le stesse operazioni elettorali (dal pomeriggio del 23 settembre al 26 settembre 2022), anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. 

Inoltre i dipendenti pubblici, comunque impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi nel “periodo immediatamente successivo ad esse” con giorni di recupero da concordare con il dirigente scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei giorni successivi alle operazioni elettorali, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452/1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventuali successive.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute ai sensi della LEGGE 29 Gennaio 1992, n. 69, che è possibile consultare a questo link diretto: https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/01/29/69/ORIGINAL

Condividi il contenuto se lo trovi interessante