La direttiva di massima finalizzata alla redazione del Piano ATA

La direttiva di massima finalizzata alla redazione del Piano ATA

Il potere di direttiva, come elemento costitutivo della funzione dirigente nella scuola, si esercita prevalentemente negli ambiti di attività “organizzativa” aventi natura discrezionale. È escluso, invece, negli ambiti di attività a tratto autoritativo, in quanto di natura vincolante e, tassativamente, in campo didattico, in quanto costituirebbe violazione della libertà di insegnamento. 

Il potere di direttiva è quello che il Dirigente è tenuto ad esercitare, attraverso l’emanazione della direttiva dirigenziale di massima mirata all’organizzazione dei servizi amministrativi e generali, ai quali sovrintende con autonomia operativa il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

L’art. 25, co. 5, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente “…è coadiuvato dal responsabile amministrativo (ora Direttore SGA), che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”. La direttiva è un atto di indirizzo che il Dirigente emana nei confronti del Direttore; ha come finalità la gestione unitaria dell’Istituzione che fa capo al Dirigente scolastico stesso. 

Tale direttiva non è un ordine, ma costituisce lo strumento attraverso il quale il Dirigente assegna al Direttore  gli obiettivi e determina gli indirizzi di cui sarà, successivamente, verificato il risultato conseguito dal Direttore. Pertanto, è essenziale che sia formulata con specifico provvedimento scritto e che contenga tutti gli elementi utili, quali la connessione al PTOF, alla contrattazione d’istituto, etc. per consentire al Direttore di svolgere le funzioni di coordinamento e promozione delle attività, che il profilo gli assegna. 

Trattandosi di un atto di indirizzo la direttiva è ammessa soltanto per le aree dove è espressamente prevista  dalla norma e per le materie nelle quali il Direttore destinatario dispone di un certo ambito di discrezionalità, vale a dire di una certa libertà di scelta. Il Dirigente deve quindi esprimere gli obiettivi come mete che ci si propone di raggiungere, che possono essere enunciati a livelli di generalità diversi. 

In questo caso è opportuno che il Dirigente individui: 

  1. a) obiettivi generali, cioè scopi più specifici e particolareggiati legati a condizioni concrete, che esprimano aspettative realistiche tenendo conto delle priorità e delle scelte possibili; 
  2. b) obiettivi da realizzare, lasciando autonomia al Direttore soggetto agente; devono avere un contenuto tecnico, in ordine all’efficienza del servizio, per tutelare lo scopo dell’istituzione. 

In considerazione che presuppone un’attenuazione del rapporto gerarchico ne discende che essa non può contenere disposizioni operative vincolanti, né indicazioni tassative di mezzi e tempi, e quindi non può occuparsi di adempimenti da svolgere o peggio ancora di modalità con cui svolgere tali adempimenti.

In allegato gli ASSOCIATI possono consultare e scaricare lo “Schema dei contenuti della direttiva di massima del dirigente” riguardante l’organizzazione dell’attività del personale ATA. 


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Clicca QUI per scaricare lo “Schema dei contenuti della direttiva di massima del dirigente”


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