Affidamento del servizio di installazione/gestione di distributori automatici: il secondo classificato ha diritto all’accesso documentale??

Affidamento del servizio di installazione/gestione di distributori automatici: il secondo classificato ha diritto all’accesso documentale??

Il secondo classificato a una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante gli ha negato l’accesso al D.G.U.E., alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà inerenti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, nonché alla documentazione sulle verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione in vista della stipula del contratto.

Il secondo classificato ha intenzione di avviare azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni: la conoscenza di documenti che possono far emergere fatti in grado di costituire cause ostative all’aggiudicazione non è superflua. La collocazione in graduatoria di un operatore economico gli conferisce una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara.

La Sentenza n. 1065 del 21 giugno 2022 del TAR Veneto, Sez. II ha ribadito che “l’accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80; analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte”.

Gli ASSOCIATI possono scaricare la Sentenza n. 1065 del 21 giugno 2022 del TAR Veneto.


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