Congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave

Congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave

La concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave  richiede un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado. La norma indica espressamente anche i soggetti per i quali la convivenza con il disabile è requisito essenziale per rientrare tra i beneficiari, tra i quali il figlio del familiare da assistere (art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001).

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 estende la possibilità di presentare domanda di congedo anche ai figli non conviventi con l’invalido, a patto che non ci siano altri familiari conviventi aventi diritto. Comunque, anche se la convivenza con il disabile non è richiesta al momento della presentazione della domanda, va consolidata al momento della fruizione del beneficio.

La Corte Costituzionale, infatti, nella citata sentenza motiva la decisione precisando che il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.

In particolare la Corte specifica che “tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti” e che “il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa”.

Pertanto, alla luce del principio esposto, la concreta attuazione dell’inderogabile principio solidaristico, di cui all’art. 2 Costituzione, potrebbe essere garantita mediante l’imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.

Pertanto, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a poterlo fruire; tuttavia, potrà fruire del benefico in parola solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata sia successivamente garantita per tutta la fruizione del congedo.

Gli ASSOCIATI possono scaricare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018.


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