Il prof deve sempre vigilare sugli alunni

Il prof deve sempre vigilare sugli alunni

La responsabilità della scuola per i danni e le lesioni riportate da un alunno all’interno della stessa, in conseguenza della condotta colposa di un docente, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario della lezione, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione delle opportune cautele preventive sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016).

A maggio 2004, quando l’alunno era ancora minorenne, aveva riportato lesioni alla tibia a seguito di una caduta avvenuta durante la lezione di educazione fisica, nonostante fosse esonerato dal prenderne parte, mentre l’insegnante ometteva di vigilare la classe, essendo intenta piuttosto a “fumare sigarette con altri colleghi fuori dalla palestra”.

Con Ordinanza del 05.07.2022, n. 21255 la Cassazione Civile, Sez. VI – 3 si è espressa nella vicenda.

Secondo la Cassazione nella vicenda in esame la Corte territoriale non ha attribuito la giusta rilevanza al fatto che l’insegnante fosse effettivamente presente o meno nel luogo dell’incidente; aveva invece considerato rilevanti altri aspetti. 

Secondo la disciplina generale sulla responsabilità della scuola e degli insegnanti al termine della lezione non cessano affatto gli obblighi di sorveglianza da parte della scuola e del suo personale. 

In particolare, anche durante il cambio d’ora, va valutata la circostanza della presenza o meno di un docente della scuola in grado di far rispettare, concretamente, il divieto imposto, cioè l’esonero dalle lezioni di educazione fisica.

Gli ASSOCIATI possono scaricare l’ordinanza del 05.07.2022, n. 21255.


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