È legittimo lo stop alla registrazione delle lezioni

È legittimo lo stop alla registrazione delle lezioni

Il dirigente di un istituto scolastico lombardo, su richiesta di alcuni studenti, ha posto ad un docente il divieto di registrare le lezioni svolte in aula, nonostante che il docente asserisse fosse solo per riascoltarsi e, pertanto, migliorare la propria capacità didattica.

I giudici di merito decidono che vanno respinte le obiezioni del docente e riconosciuta la legittimità dell’ordine di servizio con cui il dirigente, a partire dall’aprile 2010, gli ha vietato di registrare le lezioni svolte in classe.

I Giudici d’Appello partono da due precise osservazioni: 

  1. alla luce del Codice della privacy “costituisce trattamento dei dati personali anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione”. Inoltre, in caso di registrazione anche per uso personale, è necessario informare preventivamente gli interessati ed acquisire il loro consenso informato; 
  2. secondo il Regolamento recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse il docente deve coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso. Secondo gli studenti, invece, il docente non solo non li aveva informati ma aveva perfino celato il registratore dietro i libri, compiendo una scelta unilaterale e non chiedendo alcun consenso agli studenti.

I Giudici d’Appello ricordano che secondo le direttive del Ministero e del Garante Privacy è rimessa alla valutazione della scuola la possibilità (o meno) di disciplinare la registrazione della lezione; nel caso della scuola superiore lombarda “il regolamento dell’istituto vietava l’uso dei cellulari nelle classi, divieto da estendere a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video”. Pertanto, la condotta del docente sconta un divieto legittimamente posto dalla scuola, mentre nessun principio di rango costituzionale garantisce, invece, al docente il diritto a registrare le proprie lezioni.

Il docente propone ricorso in Cassazione, ma anche per i Giudici di terzo grado è legittimo il divieto imposto dal dirigente scolastico. La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona stessa, precisano ancora i Giudici. Quest’ultima sottolineatura è decisiva, poiché nella registrazione della lezione possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta. A questo proposito il docente ha posto in rilievo del fine esclusivamente personale, il miglioramento della propria didattica. I Giudici aggiungono che non si può ignorare che “l’intervento del dirigente è stato determinato proprio dai rilievi degli studenti, che lamentavano la lesione dei propri diritti”, mentre il docente non ha dimostrato che le registrazioni non comprendevano gli interventi degli studenti.

Tutto ciò permette alla Corte di Cassazione di sancire che «legittimamente il dirigente scolastico, su richiesta degli alunni di adottare provvedimenti, dispose la cessazione delle registrazioni” in classe operate fino ad allora dal docente.

Gli associati possono scaricare la Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14270.


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