Il nuovo Protocollo anticovid per i luoghi di lavoro
Il Ministero del Lavoro, quello della Salute, il MISE, l’INAIL e le Parti sociali il 30 giugno scorso hanno siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. L’attuale Protocollo è più snello, è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”. Queste persone “saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2” (non più solo mascherina chirurgica), non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”. In considerazione che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
Il datore di lavoro/dirigente scolastico “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circ. Ministero Salute n. 17644 del 22.05.2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021”. In presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, “si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circ. Ministero Salute n. 5443 del 22.02.2020 nonché alla loro ventilazione”. Occorre poi “garantire la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti e per gli ambienti di lavoro devono essere “adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.
Per quanto riguarda le mascherine si sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini di prevenire il contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative” … non si parla più, però, di obbligo dei dispositivi “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.
Riguardo ai “lavoratori fragili”, il nuovo Protocollo segnala che il datore di lavoro “stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”. E anche in questo caso le Parti sociali “auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili”.
Infine il documento indica che le parti “si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure”.
In sintesi, questo Protocollo del 30 giugno vale per tutti i lavoratori e pertanto anche per il personale scolastico, salvo specifiche eventuali istruzioni successive dovute alla peculiarità della scuola e dei suoi utenti.