L’indennità di direzione quota fissa, vincoli e opportunità
Tratto da S. Granello “Il Personale Ata delle Istituzioni Scolastiche – Organizzazione, gestione, compiti e responsabilità” 2022 ed. Tecnodid Na
L’indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del DSGA), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola. Dalla normativa in esame si rileva la struttura dell’indennità di direzione, che, sin dal 1999, si configura come un elemento retributivo unitariamente ed organicamente strutturato, suddiviso nelle seguenti due sottocategorie:
a) importo base determinato in misura fissa e corrisposto dalla Ragioneria territoriale Stato;
b) quota variabile, posta a carico del fondo d’istituto, determinata sulla base di parametri connessi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed alla complessità organizzativa esistente nella scuola di titolarità. Inoltre, in virtù del richiamo operato dal predetto art. 88 le modalità di corresponsione dell’indennità in parola sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999, mentre le misure della stessa sono definite dalla Tabella 9 allegata al CCNL 29.11.2007, come modificata dall’art. 3 della Sequenza Contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008; è utile ricordare che l’importo non è contrattabile.
L’indennità è corrisposta ai direttori in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o in situazioni di stato assimilate; in caso di assenze non assimilate all’effettivo servizio compete 1/30 per ogni giorno di servizio prestato. L’articolo 17, comma 8 del CCNL/2007, concernente il trattamento economico in caso di malattia, stabilisce che:
1. in caso di assenze per malattie inferiori a 15 giorni si perde il diritto all’indennità in parola, nella misura di tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza (lett. a, co. 8, art. 17 CNL/2007). In fase di contrattazione nazionale si è dimenticato completamente che questo
compenso ha lo stesso valore retributivo della CIA e della RPD, escluse dal taglio, e pertanto avrebbe dovuto prevedere lo stesso trattamento;
2. nel caso di assenze per malattia superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post – ricovero, per assenze per
gravi patologie compete l’indennità di amministrazione intera;
3. nei periodi di assenza per malattia comportanti la riduzione dello stipendio, l’indennità segue la stessa riduzione dello stipendio.
Le ferie non fanno perdere il diritto all’indennità di amministrazione, ma in caso di fruizione di permessi retribuiti l’indennità non è corrisposta (comma 5, art.15 CCNL/2007); l’interdizione anticipata e quella obbligatoria fanno conservare il diritto all’indennità.