PUBBLICAZIONI SCRUTINI ED ESAMI 2022

PRIMO CICLO (Scrutinio di ammissione all’esame – come da Circolare 9168/2020).
Sebbene questa fattispecie non sia espressamente contemplata nella OM 64 del 14 marzo 2022, riteniamo che si possano applicare i criteri previsti dalla Circolare MI n. 9168/2020, e che riportiamo di seguito:
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ciascuno studente, di “ammesso” e “non ammesso” all’esame conclusivo sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono TUTTI gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il SINGOLO studente mediante le proprie credenziali personali.
Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione nel Tabellone cartaceo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione all’esame conclusivo.
In tutti i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.

PRIMO CICLO (esito finale dell’esame – come da OM 64/2022).
Affissione di tabelloni cartacei presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, e con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Allo stesso tempo dei tabelloni, distintamente per ogni classe, pubblicazione solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono TUTTI gli studenti della classe di riferimento, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione e con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
ATTENZIONE: Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene (e non deve essere) fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

SECONDO CICLO (Scrutinio di ammissione all’esame – come da OM 65/2022).
Pubblicazione solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, della sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati.

Indicazione dei voti in decimi riferiti alle singole discipline, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere solo il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

SECONDO CICLO (valutazione finale dell’esame – come da OM 65/2022).
Esito della valutazione reso pubblico tramite affissione di tabelloni cartacei presso l’istituzione scolastica con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita.
Allo stesso tempo dei tabelloni, distintamente per ogni classe, pubblicazione solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono TUTTI gli studenti della classe di riferimento, con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita e la sola dicitura “non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame.
ATTENZIONE: per gli studenti con disabilità, l’art. 24 della OM 65 prevede in particolare che:
Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti;
Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

SCRUTINI CLASSI INTERMEDIE (come da Circolare 9168/2020).
Sebbene questa fattispecie non sia espressamente contemplata nelle OM 64 e 65 del 14 marzo 2022, riteniamo che si possano applicare i criteri previsti dalla Circolare MI n. 9168/2020, e che riportiamo di seguito:
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ciascuno studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono TUTTI gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il SINGOLO studente mediante le proprie credenziali personali.
Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione al Tabellone cartaceo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione all’esame conclusivo.

In TUTTI i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.

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Le OM anche quest’anno non citano il concetto di “Albo”, FERMO RESTANDO CHE, IN REALTA’, NEL 2020 L’ALBO ERA INTESO DAL MI COME IL TABELLONE CARTACEO. CON CHIARO ERRORE SEMANTICO E GIURIDICO.
L’Albo, ovviamente, rinvierebbe all’obbligo di pubblicità legale di ogni Istituto scolastico in base alla
Legge 69/2009 art. 32.
Sebbene convinti dell’obbligo normativo, sempre, dell’Albo online (perché nessuna OM o Circolare può derogare ad una legge statale), ad ogni modo per cautela consigliamo di pubblicare solo in Tabelloni cartacei e Registro come su esposto.
Se vi sono dei DS che intendono procedere, in ogni caso, alla pubblicazione in Albo online, consigliamo SEMPRE di non pubblicare voti ma solo “ammesso” e “non ammesso” o “non diplomato”. Ma, ribadiamo, nel silenzio delle OM 2021 sarebbe meglio non pubblicare in Albo online, perché non avremmo un’adeguata base giuridica per la diffusione del dato e rischiereste una sanzione del Garante.

DISCLAIMER
Benché non espressamente contemplato nelle Ordinanze di quest’anno, in ogni caso riteniamo opportuno, sia per l’ammissione all’esame che per l’esito degli esami di primo e secondo ciclo predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
Qui di seguito vi proponiamo un possibile esempio di testo da inserire nel registro elettronico:
ATTENZIONE: DIVIETO DI DIFFUSIONE ESITI SCRUTINI ED ESAMI
Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato:
utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente;
non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico;
non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico;
-utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi-non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo).
In considerazione di quanto sopra, pertanto:
É FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ESITI DI SCRUTINI ED ESAMI MEDIANTE QUALSIASI MEZZO E FORMA ANCHE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK.
Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste.

Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali. Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici. Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza e supporto delle famiglie sui figli minorenni, di attiva e corretta azione e collaborazione nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione. Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell’interessato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR). Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.

NON DIFFONDERE O CONDIVIDERE GLI ESITI DEGLI SCRUTINI ED ESAMI, RISPETTA LA TUA PRIVACY E QUELLA DEGLI ALTRI!

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