Sanzioni per docenti/ATA che superano il limite di ore di sciopero

Le disposizioni contenute nella legge n. 146/1990, e succ. ii. e modd., vengono attuate dal nuovo “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, firmato il 2 dicembre 2020. 

L’Accordo, rispetto al passato, registra un incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, nella considerazione che il diritto all’istruzione si può declinare come diritto all’attività didattica. Ciò ha indotto le parti negoziali a modificare l’angolo di osservazione del problema, abbandonando una visione ancorata alle singole azioni di sciopero per passare ad una prospettiva annuale, in cui il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione. Per tale ragione era ed è presente un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale docente ed ATA, differenziato a seconda del grado di istruzione.

I docenti e gli ATA non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali nelle scuole materne e primarie (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) e di 60 ore annue individuali nella secondaria di primo e secondo grado (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico). Inoltre, nell’anno scolastico deve comunque essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe (art. 10, comma 6, lett. a, ultimo periodo).

L’art. 4 della legge 146/1990 prevede che i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni (commi 1 e 3 art. 2) o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni (comma 2 art. 4), non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione. “In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.”

Per questo motivo l’Aran ritiene che il superamento del limite individuale delle ore di sciopero costituisca violazione delle prestazioni indispensabili e rientri pertanto nella previsione di cui all’art. 4 citato.

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