Le gestioni fuori bilancio sono vietate, sempre

Ci viene chiesto se è possibile inviare ad un soggiorno linguistico, debitamente deliberato dal Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto,  2 classi di una Secondaria di II° grado, senza però che l’attività negoziale passi dal bilancio della scuola. Viene spontaneo osservare che speriamo non capiti assolutamente nulla o quel dirigente sconterà una serie interminabile di problemi, anche avesse fatto firmare una presunta liberatoria alle famiglie paganti … fuori bilancio. 

Ci soffermiamo solo sugli obblighi contabili o meglio sui principi contabili. La gestione amministrativo-contabile delle scuole si uniforma, infatti, ai principi contabili generali (d. lgs. n. 91/2011) come tutte le PP.AA.. La norma viene ripresa dall’art. 2 comma 1 D.I. 129/2018.

Nella predisposizione del Programma annuale, e nell’attività gestionale, è necessario ottemperare ai vincoli imposti da tali principi, uno dei quali è il principio dell’universalità. È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari e patrimoniali riconducibili ad ogni singola P.A./scuola, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento.

Risultano, pertanto, incompatibili con l’applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, cioè le gestioni poste in essere dalla singola scuola, che non transitano nel bilancio. Il Giudice contabile, già dal passato remoto, ha avuto occasione di affermare la responsabilità del preside, ora dirigente scolastico, per la costituzione di gestioni di fatto o extra bilancio (Corte Conti I Sez., Sentenza n. 71 del 20.01.1970; Sez Giur. Sicilia Sentenza n. 1007 del 27 giugno 1973).

In altre parole tutte le entrate e tutte le spese devono trovare la loro completa iscrizione in bilancio; tale principio potrebbe essere confuso con quello di unicità; purtuttavia, mentre l’universalità pretende l’inserimento di tutte le entrate e le spese nella loro quantità, l’unicità prevede che nessuna entrata o spesa possa essere gestita al di fuori del bilancio che viene riconosciuto come unico documento programmatico.

Inoltre, il principio di universalità può essere accomunato con quello della integrità in quanto le entrate e le spese devono essere iscritte in modo completo nella loro entità lorda.

Si contravviene a tale principio quando si effettuano gestioni fuori bilancio: affermando l’universalità si tende a evitare che parte della gestione possa sfuggire ai controlli prescritti a carico del bilancio.

È evidente, pertanto, che la situazione sulla quale ci è stato chiesto il parere è assolutamente VIETATA.

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