Il personale con handicap in part time e i tre giorni mensili della legge 104/1992
Come è noto la legge 104/1992 da tempo offre un adeguato sostegno sia al disabile sia ai familiari. Anche se la normativa sull’handicap sarà oggetto di aggiornamenti, almeno per quanto concerne la definizione di handicap, torniamo sull’argomento per alcune precisazioni che riguardano il personale part time con handicap che usufruisce dei 3 gg mensili di permesso retribuito (art. 33 comma 3 legge 104/1992).
Si tratta pertanto di personale con handicap che svolge un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente previsto secondo la qualifica di appartenenza (docente e ATA) ed organizzato nelle tre modalità: orizzontale, verticale o misto.
Al fine di non creare pregiudizi al servizio e alla funzionalità della scuola, anche il dipendente part time deve fruire dei permessi secondo una programmazione mensile, da comunicare alla scuola all’inizio di ogni mese, secondo la modalità organizzativa prevista dalla scuola.
Per docenti e ATA con handicap in part time orizzontale, vengono interamente riconosciuti i tre giorni di permesso mensile retribuito (Circolare INPS n. 45 del 19.03.2021; orientamento applicativo ARAN 34 del 25.11.2019).
Per docenti e ATA con handicap in part time verticale e/o misto con orario di lavoro fino al 50%, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, si esegue un riproporzionamento secondo la formula fornita dall’INPS: “orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)”.
Il risultato numerico è quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. La previsione è contenuta nel Messaggio INPS n. 3114 del 7.08.2018 e nell’orientamento applicativo ARAN CIRS84 del 15.06.2021.
Ai dipendenti con handicap in part time verticale con orario di lavoro superiore al 50% vanno riconosciuti per intero i tre giorni di permesso mensili (orientamento applicativo ARAN 34 del 25.11.2019; Circolare INPS n. 45 del 19.03.2021.
Si sottolinea, pertanto, che il riproporzionamento è effettuato solo in caso di dipendente docente o ATA in part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa inferiore al 50%, limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.