Ritornano i viaggi di istruzione e le visite guidate

Con la priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (artt. 7 e 10, c. 3, lettera e), d.lgs. 297/1994). 

La previgente normativa in materia costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, pur non rivestendo carattere prescrittivo; a titolo esemplificativo ricordiamo Circ.M. n. 291 del 14.10.1992; d.lgs n. 111/1995; D.P.C.M. n. 349/1999.

Per attraversare le frontiere tutti i minori italiani devono essere minuti di documento di viaggio individuale, rilasciato anche ai minori come la carta di identità. Da tempo il minore non deve più essere iscritto nei documenti dei genitori, pur essendo sempre necessario l’assenso di entrambi i genitori o, in alternativa, del giudice tutelare per il rilascio. 

Rimane comunque in vigore l’istituto del passaporto collettivo e della normativa che lo regola. Pertanto il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal capogruppo esclusivamente presso la Questura e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. È chiaro che devono essere allegate copie dei documento d’identità di ogni partecipante, che possono poi essere legalizzate in questura portando il documento originale. 

Particolare attenzione deve essere prestata a numerosi aspetti, non certo di dettaglio, di carattere organizzativo sia legati all’attività negoziale sia alla gestione del personale. Per quest’ultimo aspetto giova ricordare che a decorrere dal 31 maggio 2010 ai docenti accompagnatori in viaggi e visite d’istruzione non spetta:

  1. alcuna diaria intera/ridotta per missione in Italia (già però a decorrere dal 01.01.2006);
  2. alcuna diaria per missione all’estero, ai sensi dell’art.6 comma 12 decreto legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

La materia delle visite e dei viaggi di istruzione è comunque alquanto complessa, sia per l’iter formale richiesto, sia per gli aspetti di responsabilità nei confronti dei minori che per l’articolazione amministrativa che richiede. 

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