… ancora sulla sostituzione del direttore in caso di ferie, ma anche del dirigente

Dopo la new del 29 aprile ritorniamo sulla sostituzione del direttore per puntualizzare, come ci è stato richiesto, alcuni aspetti che sembrerebbero ostici. In particolare, il problema sembra essere rappresentato dalle ferie, che comunque devono essere garantite per almeno 15 gg tra luglio ed agosto ai dipendenti ATA.

Entro fine maggio/primi giugno il direttore predispone un piano ferie a seguito delle richieste di ferie presentate da tutto il personale ATA a ciò invitato. 

È, pertanto, una data congrua per consentire un’ opportuna organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, dovendo tenere comunque conto di vincoli dettati dalle norme. 

In particolare, si sottolinea quanto stabilito dall’articolo 52, comma 2 d. lgs. 165/2001, come ripreso anche dall’orientamento applicativo dell’ARAN (CIRS100) citato nella precedente new. 

Nella norma citata è previsto che per obiettive esigenze di servizio un prestatore di lavoro, ad esempio un assistente amministrativo, possa essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente superiore per la durata dell’assenza in sostituzione di altro dipendente assente (ad esempio direttore) con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per  ferie

La normativa, dunque, segnala l’incompatibilità della sostituzione di un dipendente in ferie, compresa quella del dirigente scolastico in ferie.

Peraltro, l’articolo 52 comma 5 d.lgs. 165/2001 precisa esplicitamente che è nulla l’assegnazione del dipendente (assistente amministrativo/docente) a mansioni  proprie  di  una  qualifica superiore al di fuori dell’ unica ipotesi consentita (obiettive esigenze di servizio) e non ferie. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior  onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Al  dipendente che sostituisce è comunque corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Per la scuola è disposto all’articolo 69 CCNL Comparto Scuola 4.08.95 per gli assistenti amministrativi (sostituzione direttore) e per i docenti (sostituzione dirigente). 

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