La sostituzione del direttore e il compenso per la sostituzione

Ci viene chiesto da un collega di trattare della sostituzione del direttore, una possibilità
abbastanza limitata, in quanto non si tratta di mero esercizio di firma, ma avviene solo per
esercizio dei “pieni poteri” di direttore …
La sostituzione del personale che assolve mansioni di più alto contenuto professionale,
dirigenti e direttori, è molto differente da quella tradizionalmente scolastica, che prevede i
supplenti. Le previsioni normative sono quelle statuite per tutte le PP.AA., nelle quali per i
dirigenti ed anche per i funzionari, non esiste alcuna norma di diritto positivo che preveda il
rimpiazzo tramite personale supplente né la sostituzione, ad esempio, durante le ferie/altro.
Come ben precisa l’orientamento applicativo dell’ARAN (CIRS100), il CCNL non individua le
ipotesi di assenza che comportano la necessità di sostituzione del direttore, se non ovviamente
in tutti quei casi in cui l’assenza del direttore possa causare disfunzioni all’attività
amministrativa scolastica. Ad esempio, atti/firme direttamente ed esclusivamente imputabili
al direttore sono la certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa
d’Istituto e le firme sui mandati/reversali. Moltissime altre sono, invece, attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti operate con il personale di segreteria.
Pertanto, senza alcun automatismo e solo per evitare malfunzionamenti gestionali, nei casi
di di temporanea assenza del direttore l’art. 56 del CCNL 29.11.2007 dispone che il
direttore possa essere sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell’art. 47 stesso CCNL, come ripreso poi dalla Sequenza Contrattuale 25.07.2008. Due sono
le tipologie di personale che possono sostituire temporaneamente il direttore sga, in ordine:
a) personale con obbligo di sostituzione (seconda posizione economica),
b) personale che si rende disponibile alla sostituzione (prima posizione economica).
Ai sensi dell’art. 47 CCNL 2007, il dirigente scolastico prioritariamente dovrà conferire
l’incarico al personale di cui sopra al punto a) per il quale sussiste l’obbligo alla sostituzione.
… ma quale è il compenso per la sostituzione del direttore??
L’art. 69 del CCNL 4.08.95, mai disapplicato né modificato, detta le regole per il calcolo
dell’indennità, che non è a carico delle risorse del FIS/contrattuali, ma assegnata a parte.
Il primo comma dell’articolo 69 del CCNL 4.08.95 prevede che agli aventi diritto spetta
un’indennità di direzione pari alla differenza tra i livelli iniziali di inquadramento e quello
percepito, per l’intera durata della sostituzione, che comunque deve essere almeno per un
periodo superiore a quindici giorni.
Bisogna ricordare che molta differenza tra buon funzionamento e disservizio è data da una
buona programmazione dell’attività lavorativa e dall’utilizzo di tutti gli strumenti
digitali ad oggi a disposizione delle segreterie.

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