ANCORA SULLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI SCOLASTICI
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta delle scuole; è importante rispettare le c.d. fasce orarie di reperibilità anche nei giorni festivi, di sabato e domenica. Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura INPS di competenza, presentando una valida giustificazione per l’assenza per non incorrere in azioni sanzionatorie da parte della scuola.
Nelle seguenti fasce orarie di reperibilità i dipendenti pubblici sono tenuti a essere al domicilio dichiarato:
– dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
– dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Cosa succede se il lavoratore è assente?
Il lavoratore assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare sarà invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale ha ripreso l’attività lavorativa, il dipendente non sarà tenuto a sottoporsi alla visita, ma dovrà comunque comunicarlo alla medesima Struttura INPS. In ogni caso, il dipendente è tenuto a presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare altrimenti rischia di incorrere in eventuali azioni da parte della scuola.
E’ possibile cambiare l’indirizzo di reperibilità?
La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante la malattia è consentita: il lavoratore pubblico è tenuto ad avvertire immediatamente la scuola, che provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’INPS per mezzo degli appositi canali. Se durante l’evento di malattia avviene un trasferimento presso un domicilio estero in Paese U.E., il lavoratore dovrà sempre informare la scuola che informa la struttura territoriale INPS di competenza che valuterà l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.
Al lavoratore è consentito rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, ma sarà necessario che questi chieda al medico che ha redatto il certificato la “Rettifica” della prognosi, che il medico inoltra all’INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica. Al dipendente pubblico è consentito (cfr. d.m. n. 206/2017) rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.
Nessun certificato potrà essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato
Particolarmente interessanti sono le Sentenze concernenti la COMUNICAZIONE DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. Gli iscritti le possono visionare QUI