ESCLUSIONE – CERTIFICAZIONE AGENZIA ENTRATE – IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TAR NAPOLI, SEZ. I SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2022, N. 775 GARA – ESCLUSIONE – CERTIFICAZIONE AGENZIA ENTRATE – IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.


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TAR NAPOLI, SEZ. I

SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2022, N. 775

GARA – ESCLUSIONE – CERTIFICAZIONE AGENZIA ENTRATE – IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.

È sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000.

A fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, co. 4, D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione costituisce un atto dovuto. Le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle Stazioni Appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la Stazione Appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno dell’infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali. Il vincolo di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti risponde allo scopo di ridurre i possibili arbitri nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici. È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva, di cui all’art. 80 co. 4 prefato, che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

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