Il periodo di prova dell’Assistente Amministrativo

Un Assistente Amministrativo in periodo di prova si è assentato dal servizio per una grave malattia di quattro mesi. 

È utile ricordare che ai sensi dell’art. 30, comma 1 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in:

  1. a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
  2. b) quattro mesi per i restanti profili. 

Pertanto, gli assistenti amministrativi, inquadrati nell’area B Tabella A CCNL 29.11.2007, devono effettuare quattro mesi di prova.

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene però conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione l’art. 30 comma 4 CCNL del 19.04.2018 prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. 

In caso di malattia il dipendente ha diritto, infatti, alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

In questo specifico caso di sospensione del periodo di prova, quindi, l’assistente amministrativo riprenderà la prova al rientro dalla malattia.

Si sottolinea che è ben diversa l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. 

Pertanto, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso come nel caso in esame.

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