Il trattamento fiscale/previdenziale delle Borse di studio
Ci viene chiesto qual è il trattamento fiscale delle Borse di studio erogate da una scuola a giovani laureati, a valere sui finanziamenti dalla Regione.
È chiaro che esistono vari tipi di Borse di studio: di università e/o di istituti universitari nazionali o esteri per studenti, per assegni di ricerca e/o dottorati di ricerca, borse di studio Erasmus, etc; la tipologia in questione è piuttosto rarefatta.
Il TUIR testualmente recita: sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” (art. 50, comma 1 lett. c).
Nella circolare n. 236/E del 23.12.1997 il MEF sottolinea che il primo elemento da considerare per inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario della Borsa non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (scuola), in quanto altrimenti le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.
L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente comporta anche l’applicabilità delle detrazioni per persone a carico e delle detrazioni per lavoro dipendente, rapportate al periodo di studio. Il calcolo delle detrazioni è preciso: ad esempio se la borsa di studio è corrisposta per il rendimento scolastico od accademico, le detrazioni spettano per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta ad esempio per frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatorio.
Al fine di determinare la ritenuta sugli importi imponibili il sostituto d’imposta, cioè la scuola, deve applicare le aliquote IRPEF (ora nuove) in vigore, ragguagliando gli importi della Borsa di studio ai periodi di paga per gli scaglioni annui di reddito.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione presso l’apposita Gestione separata presso l’INPS “… i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività“ (art. 2, comma 26 Legge n. 335/95). Questa esclusione prevista ha subito una parziale limitazione per effetto dell’art.1 Legge n. 315/98: le borse di studio concesse per la frequentazione ai corsi di dottorato di ricerca sono soggette all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e l’imponibile contributivo è pari all’ammontare della borsa erogata.
È necessario pertanto consultare il contratto stipulato per verificare nel merito l’oggetto della Borsa di studio; in caso incerto è opportuno effettuare i versamenti.
Il sostituto d’imposta, cioè la scuola, deve ovviamente richiedere al percipiente una dichiarazione in ordine alla sussistenza del diritto alle detrazioni personali e per lavoro dipendente (artt. 12 e 13 TUIR) e l’impegno di pronta comunicazione in caso di eventuali modifiche; infine procedere, entro il 16 marzo dell’anno successivo, al rilascio del CU.
Sempre per il versante imposte è necessario effettuare il versamento mensile dell’IRAP dovuta, per l’appunto imposta a carico della scuola; di conseguenza la scuola dovrà redigere anche l’annuale dichiarazione Irap.
Si rammenta anche l’eventuale versamento mensile per la Gestione separata INPS.
Un’ultima osservazione: qualora una Regione autonoma (es. Friuli Venezia Giulia o Sicilia) liquidasse in proprio queste Borse di Studio, queste sarebbero totalmente esenti per i borsisti … la scuola è purtroppo un diverso sostituto d’imposta!!!