Rientro anticipato del titolare: il supplente rimane in servizio

È una domanda che ci viene rivolta, perché può capitare che un dipendente assente rientri prima in servizio, in quanto è venuto a mancare il motivo dell’assenza. Ad esempio, un collaboratore scolastico in congedo ai sensi della L. 104/1992 rientra in quanto il familiare assistito è stato ricoverato, facendolo decadere dal diritto al congedo.

Come fare con il supplente? Rimane in servizio o decade il contratto?

Il dirigente scolastico  non deve rescindere il contratto del supplente, ma mantenerlo in servizio, rispettando la scadenza indicata nel contratto a tempo determinato già stipulato, nonostante il rientro del titolare. Vediamo ora i riferimenti specifici. 

Il contratto del supplente stipulato in sostituzione  del collaboratore scolastico assente ha la sua naturale scadenza. Infatti, l’art. 41 del CCNL 19.04.2018 dispone che “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

L’Aran ha confermato che “Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Peraltro il Tribunale di Pordenone con sentenza 12/2004, la Corte d’Appello di Trieste  con sentenza 160/2005 e il Tribunale di Campobasso con sentenza 277/2014 hanno deciso in tal senso, anche prima del chiarimento dell’ARAN.

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